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Vi proponiamo per ogni numero in uscita del nostro giornalino la notizia che riteniamo più importante.

GIORNALINO NUMERO 1 del 2009

Convenzione Onu. Dopo la ratifica, in arrivo un Osservatorio nazionale


Sarà composto da governo, regioni, enti locali, Inps, Istat e associazioni rappresentative delle persone con disabilità e dei loro familiari. Obiettivo: rafforzare la partecipazione dei disabili alle decisioni che li riguardano. Avrà una propria dotazione finanziaria. Il via subito dopo la ratifica italiana della Convenzione Onu per i diritti delle persone con disabilità: vicino il primo passo, l'approvazione del disegno di legge in Consiglio dei ministri

ROMA - Un Osservatorio sulla condizione delle persone con disabilità sarà istituito subito dopo la ratifica da parte del governo e del Parlamento della Convenzione Onu relativa ai loro diritti: sarà attraverso questo organismo che troverà una collocazione istituzionale la partecipazione delle associazioni rappresentative delle persone disabili alle decisioni del governo, del Parlamento e degli enti locali sulle materia di loro interesse. A fare il punto sulle mosse previste dal governo subito dopo la ratifica della Convenzione Onu è stato il direttore generale per l'inclusione e i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese (Csr) del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, Raffaele Tangorra, intervenuto a Roma al convegno organizzato dal Cid.Ue sulle "conquiste e sfide per le persone disabili i 60 anni della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo".

Quando il Parlamento avrà dato l'ok definitivo al disegno di legge di ratifica della Convenzione Onu (il passaggio in Consiglio dei ministri è previsto a breve termine), anche l'Italia, secondo quanto sancito dall'art. 33 della stessa Convenzione dovrà dotarsi di una struttura che si occupi di promuovere, proteggere e monitorare l'applicazione del documento Onu. Tale organismo sarà proprio l'Osservatorio al quale parteciperanno i singoli ministeri toccati dall'attuazione delle norme previste dalla Convenzione, le regioni e tutte le autonomie locali, gli enti preposti all'erogazione dei trattamenti economici (ad iniziare dall'Inps) e a quelli impegnati nella redazione di materiale statistico riguardante la disabilità (anzitutto l'Istat). Con loro, ci saranno le parti sociali, esperti, rappresentanti del terzo settore e le associazioni e organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità e dei loro familiari. "In questo modo - ha spiegato Tangorra - sarà proseguito quel percorso partecipato che è stata caratteristica fondamentale del negoziato che ha portato alla redazione del testo della Convenzione". Il rappresentante del Ministero ha parlato di "passo storico", sottolineando la scelta della creazione di un Osservatorio proprio in una congiuntura economica che segna il taglio di numerosi organismi collegiali, ritenuti superflui o eccessivamente costosi rispetto alla loro utilità.

All'Osservatorio sarà affidato anche il compito previsto dall'art.35 della Convenzione, cioè la redazione - entro due anni dalla ratifica e poi ogni quattro anni - di un rapporto dettagliato sulle misure prese per rendere efficaci gli obblighi sanciti dal documento e sui progressi conseguiti al riguardo. Inoltre, al nuovo organismo sarà investito anche della responsabilità di redigere la Relazione al Parlamento sull'attuazione della legge quadro 104/92, obbligo finora assolto dal governo. "Per tutto questo - ha concluso Tangorra - l'Osservatorio sarà fornito di una adeguata dotazione finanziaria". (ska)


La provocazione di "Disabili.com": "Mandateci il vostro testamento biologico"


Il primo pubblicato è quello di uno dei redattori del portale veneto, Valter Nicoletti. "Vi chiedo, se mai dovessi finire in coma in stato vegetativo, in una condizione di vita che non mi appartiene, di non tenermi in vita artificialmente... Penso di doverlo fare oggi, che sono in grado di intendere e volere..."

ROMA - Disabili.com lancia la provocazione ai navigatori, chiedendo loro di mandare alla redazione il loro testamento biologico. E il primo a pubblicarlo è proprio uno dei redattori del sito, Valter Nicoletti. Dopo aver letto il testamento biologico di Giuliano Ferrara pubblicato nelle settimane scorse da 'Panorama', Nicoletti - responsabile dell'area mobilità - ha deciso di affidare le sue volontà alla testata per cui lavora, dandoci un taglio decisamente diverso rispetto alle considerazioni di Ferrara.

Scrive: "Vi chiedo, se mai dovessi finire in coma in stato vegetativo, in una condizione di vita che non mi appartiene, di non tenermi in vita artificialmente. Rifiuto, oltre alle cure, anche l'idratazione e l'alimentazione forzata . E magari vorrei, questo sì, una dolce morte. Penso di doverlo fare oggi, che sono in grado di intendere e volere... Lo voglio scrivere a caratteri cubitali così che non ci sia anche il più insignificante dubbio...".

Le parole di Valter hanno suscitato solidarietà e commenti di diverso tipo da parte dei navigatori del forum di discussione di Disabili.com. Da qui l'idea dei promotori del sito di chiamare a raccolta tutti i 400mila visitatori mensili, i 7.550 iscritti al forum e i nuovi lettori: tutti possono non solo partecipare alla discussione, ma inviare al giornale - per vederlo pubblicato - il proprio testamento biologico.


http://www.superabile.it

 

Esenzione fiscale per prima casa:
la proposta per i disabili


Arriva dal senatore Valerio Carrara (Pdl) la proposta di agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa per tutte quelle famiglie con un disabile grave a carico. Il disegno di legge è ora all'esame della commissione Finanza

Agevolazioni in favore delle famiglie con un disabile grave a carico. Le propone al Senato Valerio Carrara del Pdl in un disegno di legge assegnato all'esame della commissione Finanza. In particolare il senatore col provvedimento punta all'esenzione totale dall'imposta sul valore aggiunto (Iva) per l'acquisto della prima casa, nel caso si acquisti la casa da una impresa, e all'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro, qualora si acquisti l'abitazione da un privato.

Secondo Carrara queste agevolazioni rappresentano "un primo passo verso la costruzione di un adeguato e completo supporto normativo che sia in grado di sostenere nel quotidiano le famiglie che gestiscono in totale autonomia forme di disabilità grave, ovvero senza ricorrere al ricovero permanente del soggetto disabile presso istituti specialistici".

Il parlamentare ha notato che negli ultimi anni i governi hanno portato avanti in particolare norme in favore delle famiglie numerose, una definizione questa che non comprende però le famiglie di disabili gravi, finora quindi "non sufficientemente considerate". Il disegno di legge - si legge nella relazione illustrativa all'atto - "intende dare un segnale forte a tutte quelle famiglie che, forse prima di altre, meritano la massima attenzione e tutela". (dp)


Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA


N. 1131
DISEGNODILEGGE d'iniziativa del senatore CARRARA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 OTTOBRE 2008 Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per la prima casa in favore delle famiglie con un Disabile grave a carico

Atti parlamentari -2- Senato della Repubblica - N. 1131

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge rappresenta un primo passo verso la costruzione di un adeguato e completo supporto normativo che sia in grado di sostenere nel quotidiano le famiglie che gestiscono in totale autonomia forme di disabilita` grave, ovvero senza ricorrere al ricovero permanente del soggetto disabile presso istituti specialistici.
Negli ultimi anni il Governo ha attuato una politica di sostegno e di solidarieta` nei confronti delle categorie piu` deboli attraverso numerosi interventi normativi finalizzati soprattutto all'ausilio delle famiglie numerose.
In tale contesto non sono state sufficientemente considerate le famiglie di disabili gravi che, pur non rientrando nella categoria
della "famiglia numerosa", sono famiglie impegnate quotidianamente in un lavoro a tempo pieno, che richiede enormi sacrifici.
Il presente disegno di legge si rivolge proprio alle famiglie con disabili prevedendo alcune consistenti agevolazioni in favore di tali famiglie ovvero: l'esenzione totale dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) per l'acquisto della prima casa, nel caso si acquisti la casa da una impresa, e l'esenzione dal pagamento
dell'imposta di registro, nel caso si acquisti la casa da un privato.

Il presente disegno di legge intende dare un segnale forte a tutte quelle famiglie che, forse prima di altre, meritano la massima attenzione e tutela.

Atti parlamentari -3- Senato della Repubblica - N. 1131

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalita`)

1. La presente legge e` volta al sostegno
delle famiglie nelle quali siano presenti uno
o piu` soggetti con disabilita` fisica, psichica
o sensoriale, ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104, tale da ridurre parzialmente o
totalmente la capacita` del soggetto ad espletare
autonomamente le attivita` fondamentali
della vita quotidiana.
Art. 2.

(Esenzione dell'imposta sul valore aggiunto
per l'acquisto della prima casa)

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, primo comma, e successive modificazioni,
dopo il numero 8-ter)e` inserito il seguente:
"8-quater) l'acquisto della prima casa effettuato
dal soggetto con accertata e riconosciuta
disabilita` fisica, psichica o sensoriale,
ai sensi della legge 5 febbraio 1992,

n. 104, o dal familiare che ha fiscalmente a
carico il disabile convivente;".
Art. 3.

(Esenzione dal pagamento dell'imposta
di registro)

1. A decorrere al 1º gennaio 2009 ai soggetti
di cui all'articolo 10, primo comma, numero
8-quater), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, inserito
dall'articolo 2 della presente legge,

Atti parlamentari -4- Senato della Repubblica - N. 1131

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -DOCUMENTI

nonche´ ai soggetti con accertata e riconosciuta
disabilita` fisica, psichica o sensoriale,
ai sensi della legge 5 febbraio 1992,

n. 104, e` concessa l'esenzione totale dal pagamento
dell'imposta di registro per l'acquisto
della prima casa, di cui al testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

 

Permessi lavorativi 104: approvati in Commissione Lavoro nuovi emendamenti


Approda oggi all'aula della Camera, la discussione del disegno di legge 1441 ter (Collegato alla Finanziaria), già discusso nelle Commissioni di Montecitorio, ed ampiamente emendato dallo stesso Governo.
Il testo contiene, come noto, anche una modifica all'articolo 33 della Legge 104/1992 relativo ai permessi ai lavoratori che assistono familiari con handicap grave. Modifica, lo rimarchiamo, che riguarda sia i dipendenti pubblici che i dipendenti privati.
Il testo che arriva in aula, è il risultato di una ripetuta azione del Governo che ha presentato - in fasi successive - diverse proposte di modifiche all'articolo 33. Dopo ripetute bocciature in Commissione lavoro, quello che riportiamo in calce è la versione accettata e che verrà votata dalla Camera. I margini di manovra per possibili emendamenti sono praticamente inesistenti: verosimilmente il Governo porrà la fiducia.

Vediamo, quindi, cosa comportano le modificazioni alla Legge 104/1992 proposte e, come detto, destinate con tutta probabilità a diventare formalmente legge. L'effetto, a tutta prima, appare piuttosto annacquato rispetto alle intenzioni iniziali del Governo. Tuttavia, non dimentichiamo che queste nuove disposizioni saranno poi oggetto di circolari applicative ministeriali e degli istituti previdenziali.

Beneficiari dei permessi
La prima sostanziale modificazione investe il terzo comma dell'articolo 33 - che viene sostituito - e riguarda proprio la definizione degli aventi diritti ai permessi.

In assenza di ricovero della persona con handicap grave da assistere, potranno godere dei tre giorni di permesso mensile retribuito:
1. il genitore;
2. il coniuge;
3. il parente o l'affine entro il secondo grado.

I parenti ed affini di terzo grado possono fruire dei permessi lavorativi solo ad una delle seguenti condizioni:
a) quando i genitore o il coniuge della persona con handicap siano deceduti o "mancanti".
b) quando i genitore o il coniuge della persona con handicap abbia più di 65 anni oppure sia affetto da patologie invalidanti.

Per i genitori di bambini di età inferiore ai tre anni rimangono invariate le disposizioni precedenti - due ore di permesso giornaliero o prolungamento dell'astensione facoltativa di maternità fino al terzo anni di vita del bambino - e viene introdotta, con la formulazione diversa del comma 3, anche la possibilità di fruire dei permessi articolati in tre giorni. Si potrà scegliere fra i tre tipi diversi di beneficio.
Sempre a proposito di genitori, il nuovo testo precisa che entrambi possono avvalersi, alternativamente, dei permessi. Non si tratta di una novità sostanziale, visto che questa possibilità era già ampiamente applicata operativamente.

Sede di lavoro
Il comma 5 dell'articolo 33 prevedeva che il lavoratore che assiste un familiare con handicap grave abbia diritto a scegliere, ove possibile la sede più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso. Il primo è un interesse legittimo (peraltro molto aleatorio), ma il secondo è un vero e proprio diritto soggettivo.
Il testo proposto dal Governo, opportunamente, indica come riferimento il domicilio della persona disabile da assistere, e non più quella dello stesso lavoratore.
Nel testo proposto si rileva un errore tecnico-giuridico: l'opportunità non è formalmente estesa ai genitori con bambini di età inferiore ai tre anni (comma 1 e 2), ma solo ai lavoratori contemplati dal comma 3. Un "piccolo" pasticcio che ci auguriamo possa essere corretto in sede di approvazione.

Controlli
All'articolo 33 della Legge 104, viene aggiunto un comma che apre la possibilità di effettuare controlli sulle condizioni richieste per la legittima fruizione dei permessi lavorativi.
Non si tratta, ovviamente, di controlli preventivi alla concessione dei permessi, poiché questi vengono già effettuati.
Dal comma si comprende già chiaramente quello che verrà poi normato dal punto di vista amministrativo: il datore di lavoro può richiedere l'effettuazione dei controlli, avvalendosi dei competenti organi della pubblica amministrazione (cioè non può effettuarli in proprio). I controlli saranno probabilmente volti ad appurare se l'assistenza al familiare con handicap sia effettiva nei giorni in cui si sono richiesti i permessi lavorativi.
Nel caso in cui venga accertata l'insussistenza delle condizioni (es. si "scopre" che il lavoratore che fruisce dei permessi li usa per svolgere un secondo lavoro e quindi non assiste il disabile) , il diritto dei benefici decade e si verificano i presupposti per un'azione disciplinare.


Carlo Giacobini

Testo non ufficiale dell'articolo 33 della Legge 104/1992, nel caso le modifiche redatte in Commissione Lavoro, venissero approvate dal Parlamento.


Art. 33 (Agevolazioni)
1. [La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati] (1)
2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente.
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971 , si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge n. 1204 del 1971 , nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.
7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro, avvalendosi dei competenti organi della pubblica amministrazione, accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti.


(1) Comma abrogato dall'art. 86, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. Le disposizioni del presente comma sono ora contenute nell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001.

 

Tecnologia offre nuova speranza ai disabili

 

"Argo Medical Technologies", una società high tech israeliana, presenta "ReWalk".
Oggi Radi Kaiof (nella foto), un giovane paralitico da ormai 20 anni, riesce a camminare, e può farlo proprio grazie a "ReWalk", un esoscheletro telecomandato.
Il macchinario è tecnologicamente all'avanguardia: nelle giunture dell'apparecchio sono presenti dei motori elettrici alimentati tramite batterie ricaricabili, il funzionamento dell'apparecchio dipende da una serie di sensori che comunicano con un sistema di controllo computerizzato.
Grazie a questa tecnologia il disabile può tranquillamente e autonomamente salire e scendere le scale, alzarsi in piedi e sedersi e, naturalmente, camminare.
Unica limitazione sono le stampelle, ancora necessarie per il mantenimento dell'equilibrio.
Attualmente "ReWalk" è ancora un prototipo che si sta cercando di sviluppare presso due centri di recupero: uno in Israele e uno negli Stati Uniti d'America.
Questa grande scoperta la si deve all'ingegnere Amit Goffer, anch'esso disabile, che però non potrà beneficiarne.
Purtroppo Goffer, a seguito di un incidente, è quadriplegico; in pratica è in grado di muovere unicamente le mani, e solo parzialmente; una mobilità insufficiente nel manovrare "ReWalk", che per funzionare abbisogna del movimento di tutto il busto.
Questo fatto non ha però scoraggiato l'ingegnere nell'intento di donare una speranza a chi soffre di paraplegia e che, quindi, il busto può ancora muoverlo.
La vendita di "ReWalk" è prevista per il 2010 e il suo costo sarà di circa 20'000 dollari.
Fonte : http://www.ticinonews.ch/articolo.aspx?id=89789&rubrica=25

Disabili, in campo la Corte dei Conti
Nessun giudizio sugli arretrati,
chiediamo chiarimenti alla Regione"

La Corte dei Conti non ha mai "espresso alcun giudizio in ordine alla legittimità della corresponsione degli arretrati" del fondo regionale per la non autosufficienza. Lo dice, anzi, lo scrive, il Procuratore Regionale della Corte dei Conti ligure, Luciano Coccoli dopo che da qualche giorno ripetute dichiarazioni del vice presidente e assessore ai servizi sociali, Massimiliano Costa, parlano di un intervento della magistratura contabile che si sarebbe chiaramente pronunciata contro l´erogazione degli arretrati. Non è vero. La Corte dei Conti non ha espresso alcun giudizio, sta solo muovendosi in fase istruttoria, vale a dire che sta acquisendo documentazione per cercare di capire cosa è accaduto e se qualcuno è colpevole o meno di una gestione del fondo che possa aver procurato un danno all´erario.
Il Procuratore regionale, Coccoli, spiega: "l´intervento della magistratura contabile (identificabile in una nota di questa Procura rivolta alla Regione) non ha espresso alcun giudizio in ordine alla legittimità della corresponsione degli arretrati in questione ma si è risolto, allo stato, in una semplice richiesta di chiarimenti in ordine alla prospettazione formulata dal denunciante (un´associazione di disabili) secondo il quale la Regione in un primo tempo avrebbe accordato gli arretrati in questione e successivamente (con provvedimento dell´assessorato alle politiche sociali) li avrebbe negati".
L´associazione è l´onlus Ansiie che ha più volte protestato in Regione e che ha inviato alla Corte dei Conti alcune circolari e lettere della Regione che il 9 febbraio 2007 con un documento a firma del dirigente del dipartimento salute e servizi sociali in cui si dice che l´assegno va erogato a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda. Un´altra lettera, del 2008 firmata dal direttore generale del dipartimento, parla invece di un contributo da assegnare dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda è stata accolta.
Comunque sia la Corte dei Conti sta svolgendo la sua istruttoria. "E´ ovvio - scrive il Procuratore Coccoli - che quanto meno in questa fase istruttoria, intesa a verificare i presupposti di fatto di una ipotetica responsabilità per danno erariale, un giudizio "anticipatorio" della legittimità della corresponsione degli arretrati sarebbe, a dire poco, fuori luogo, equivalendo ad una prodromica affermazione di responsabilità ancora tutta da dimostrare".
Intanto il presidente dell´associazione Nuova Ansiie, ci tiene a precisare: "noi non abbiamo mai posto il problema di far restituire i quattrini a chi li ha presi, abbiamo solo chiesto uguale trattamento e niente discriminazioni tra persone che hanno in famiglia anziani e invalidi. Deve pagare chi ha sbagliato, non le famiglie. Lo diciamo anche ai sindacati confederali, che hanno chiesto un incontro alla Regione, cui chiediamo di occuparsi di chi è ancora in lista di attesa e non è riuscito ad avere questo assegno di sostegno alla domiciliarità".

 

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