GIORNALINO
NUMERO 1 del 2009
Convenzione Onu. Dopo la ratifica,
in arrivo un Osservatorio nazionale
Sarà composto da governo, regioni, enti locali, Inps, Istat e
associazioni rappresentative delle persone con disabilità e dei
loro familiari. Obiettivo: rafforzare la partecipazione dei disabili
alle decisioni che li riguardano. Avrà una propria dotazione
finanziaria. Il via subito dopo la ratifica italiana della Convenzione
Onu per i diritti delle persone con disabilità: vicino il primo
passo, l'approvazione del disegno di legge in Consiglio dei ministri
ROMA - Un Osservatorio sulla condizione delle persone con disabilità
sarà istituito subito dopo la ratifica da parte del governo e
del Parlamento della Convenzione Onu relativa ai loro diritti: sarà
attraverso questo organismo che troverà una collocazione istituzionale
la partecipazione delle associazioni rappresentative delle persone disabili
alle decisioni del governo, del Parlamento e degli enti locali sulle
materia di loro interesse. A fare il punto sulle mosse previste dal
governo subito dopo la ratifica della Convenzione Onu è stato
il direttore generale per l'inclusione e i diritti sociali e la responsabilità
sociale delle imprese (Csr) del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche
Sociali, Raffaele Tangorra, intervenuto a Roma al convegno organizzato
dal Cid.Ue sulle "conquiste e sfide per le persone disabili i 60
anni della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo".
Quando il Parlamento avrà dato l'ok definitivo al disegno di
legge di ratifica della Convenzione Onu (il passaggio in Consiglio dei
ministri è previsto a breve termine), anche l'Italia, secondo
quanto sancito dall'art. 33 della stessa Convenzione dovrà dotarsi
di una struttura che si occupi di promuovere, proteggere e monitorare
l'applicazione del documento Onu. Tale organismo sarà proprio
l'Osservatorio al quale parteciperanno i singoli ministeri toccati dall'attuazione
delle norme previste dalla Convenzione, le regioni e tutte le autonomie
locali, gli enti preposti all'erogazione dei trattamenti economici (ad
iniziare dall'Inps) e a quelli impegnati nella redazione di materiale
statistico riguardante la disabilità (anzitutto l'Istat). Con
loro, ci saranno le parti sociali, esperti, rappresentanti del terzo
settore e le associazioni e organizzazioni rappresentative delle persone
con disabilità e dei loro familiari. "In questo modo - ha
spiegato Tangorra - sarà proseguito quel percorso partecipato
che è stata caratteristica fondamentale del negoziato che ha
portato alla redazione del testo della Convenzione". Il rappresentante
del Ministero ha parlato di "passo storico", sottolineando
la scelta della creazione di un Osservatorio proprio in una congiuntura
economica che segna il taglio di numerosi organismi collegiali, ritenuti
superflui o eccessivamente costosi rispetto alla loro utilità.
All'Osservatorio sarà affidato anche il compito previsto dall'art.35
della Convenzione, cioè la redazione - entro due anni dalla ratifica
e poi ogni quattro anni - di un rapporto dettagliato sulle misure prese
per rendere efficaci gli obblighi sanciti dal documento e sui progressi
conseguiti al riguardo. Inoltre, al nuovo organismo sarà investito
anche della responsabilità di redigere la Relazione al Parlamento
sull'attuazione della legge quadro 104/92, obbligo finora assolto dal
governo. "Per tutto questo - ha concluso Tangorra - l'Osservatorio
sarà fornito di una adeguata dotazione finanziaria". (ska)
La provocazione di "Disabili.com": "Mandateci il vostro
testamento biologico"
Il primo pubblicato è quello di uno dei redattori del portale
veneto, Valter Nicoletti. "Vi chiedo, se mai dovessi finire in
coma in stato vegetativo, in una condizione di vita che non mi appartiene,
di non tenermi in vita artificialmente... Penso di doverlo fare oggi,
che sono in grado di intendere e volere..."
ROMA - Disabili.com lancia la provocazione ai navigatori, chiedendo
loro di mandare alla redazione il loro testamento biologico. E il primo
a pubblicarlo è proprio uno dei redattori del sito, Valter Nicoletti.
Dopo aver letto il testamento biologico di Giuliano Ferrara pubblicato
nelle settimane scorse da 'Panorama', Nicoletti - responsabile dell'area
mobilità - ha deciso di affidare le sue volontà alla testata
per cui lavora, dandoci un taglio decisamente diverso rispetto alle
considerazioni di Ferrara.
Scrive: "Vi chiedo, se mai dovessi finire in coma in stato vegetativo,
in una condizione di vita che non mi appartiene, di non tenermi in vita
artificialmente. Rifiuto, oltre alle cure, anche l'idratazione e l'alimentazione
forzata . E magari vorrei, questo sì, una dolce morte. Penso
di doverlo fare oggi, che sono in grado di intendere e volere... Lo
voglio scrivere a caratteri cubitali così che non ci sia anche
il più insignificante dubbio...".
Le parole di Valter hanno suscitato solidarietà e commenti di
diverso tipo da parte dei navigatori del forum di discussione di Disabili.com.
Da qui l'idea dei promotori del sito di chiamare a raccolta tutti i
400mila visitatori mensili, i 7.550 iscritti al forum e i nuovi lettori:
tutti possono non solo partecipare alla discussione, ma inviare al giornale
- per vederlo pubblicato - il proprio testamento biologico.
http://www.superabile.it
Esenzione fiscale per prima casa:
la proposta per i disabili
Arriva dal senatore Valerio Carrara (Pdl) la proposta di agevolazioni
fiscali per l'acquisto della prima casa per tutte quelle famiglie con
un disabile grave a carico. Il disegno di legge è ora all'esame
della commissione Finanza
Agevolazioni in favore delle famiglie con un disabile grave a carico.
Le propone al Senato Valerio Carrara del Pdl in un disegno di legge
assegnato all'esame della commissione Finanza. In particolare il senatore
col provvedimento punta all'esenzione totale dall'imposta sul valore
aggiunto (Iva) per l'acquisto della prima casa, nel caso si acquisti
la casa da una impresa, e all'esenzione dal pagamento dell'imposta di
registro, qualora si acquisti l'abitazione da un privato.
Secondo Carrara queste agevolazioni rappresentano "un primo passo
verso la costruzione di un adeguato e completo supporto normativo che
sia in grado di sostenere nel quotidiano le famiglie che gestiscono
in totale autonomia forme di disabilità grave, ovvero senza ricorrere
al ricovero permanente del soggetto disabile presso istituti specialistici".
Il parlamentare ha notato che negli ultimi anni i governi hanno portato
avanti in particolare norme in favore delle famiglie numerose, una definizione
questa che non comprende però le famiglie di disabili gravi,
finora quindi "non sufficientemente considerate". Il disegno
di legge - si legge nella relazione illustrativa all'atto - "intende
dare un segnale forte a tutte quelle famiglie che, forse prima di altre,
meritano la massima attenzione e tutela". (dp)
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA
N. 1131
DISEGNODILEGGE d'iniziativa del senatore CARRARA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA
IL 20 OTTOBRE 2008 Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per
la prima casa in favore delle famiglie con un Disabile grave a carico
Atti parlamentari -2- Senato della Repubblica - N. 1131
XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -DOCUMENTI
Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge rappresenta un primo
passo verso la costruzione di un adeguato e completo supporto normativo
che sia in grado di sostenere nel quotidiano le famiglie che gestiscono
in totale autonomia forme di disabilita` grave, ovvero senza ricorrere
al ricovero permanente del soggetto disabile presso istituti specialistici.
Negli ultimi anni il Governo ha attuato una politica di sostegno e di
solidarieta` nei confronti delle categorie piu` deboli attraverso numerosi
interventi normativi finalizzati soprattutto all'ausilio delle famiglie
numerose.
In tale contesto non sono state sufficientemente considerate le famiglie
di disabili gravi che, pur non rientrando nella categoria
della "famiglia numerosa", sono famiglie impegnate quotidianamente
in un lavoro a tempo pieno, che richiede enormi sacrifici.
Il presente disegno di legge si rivolge proprio alle famiglie con disabili
prevedendo alcune consistenti agevolazioni in favore di tali famiglie
ovvero: l'esenzione totale dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) per
l'acquisto della prima casa, nel caso si acquisti la casa da una impresa,
e l'esenzione dal pagamento
dell'imposta di registro, nel caso si acquisti la casa da un privato.
Il presente disegno di legge intende dare un segnale forte a tutte
quelle famiglie che, forse prima di altre, meritano la massima attenzione
e tutela.
Atti parlamentari -3- Senato della Repubblica - N. 1131
XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -DOCUMENTI
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Finalita`)
1. La presente legge e` volta al sostegno
delle famiglie nelle quali siano presenti uno
o piu` soggetti con disabilita` fisica, psichica
o sensoriale, ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104, tale da ridurre parzialmente o
totalmente la capacita` del soggetto ad espletare
autonomamente le attivita` fondamentali
della vita quotidiana.
Art. 2.
(Esenzione dell'imposta sul valore aggiunto
per l'acquisto della prima casa)
1. All'articolo 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, primo comma, e successive modificazioni,
dopo il numero 8-ter)e` inserito il seguente:
"8-quater) l'acquisto della prima casa effettuato
dal soggetto con accertata e riconosciuta
disabilita` fisica, psichica o sensoriale,
ai sensi della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, o dal familiare che ha fiscalmente a
carico il disabile convivente;".
Art. 3.
(Esenzione dal pagamento dell'imposta
di registro)
1. A decorrere al 1º gennaio 2009 ai soggetti
di cui all'articolo 10, primo comma, numero
8-quater), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, inserito
dall'articolo 2 della presente legge,
Atti parlamentari -4- Senato della Repubblica - N. 1131
XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -DOCUMENTI
nonche´ ai soggetti con accertata e riconosciuta
disabilita` fisica, psichica o sensoriale,
ai sensi della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e` concessa l'esenzione totale dal pagamento
dell'imposta di registro per l'acquisto
della prima casa, di cui al testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
Permessi lavorativi 104: approvati
in Commissione Lavoro nuovi emendamenti
Approda oggi all'aula della Camera, la discussione del disegno di legge
1441 ter (Collegato alla Finanziaria), già discusso nelle Commissioni
di Montecitorio, ed ampiamente emendato dallo stesso Governo.
Il testo contiene, come noto, anche una modifica all'articolo 33 della
Legge 104/1992 relativo ai permessi ai lavoratori che assistono familiari
con handicap grave. Modifica, lo rimarchiamo, che riguarda sia i dipendenti
pubblici che i dipendenti privati.
Il testo che arriva in aula, è il risultato di una ripetuta azione
del Governo che ha presentato - in fasi successive - diverse proposte
di modifiche all'articolo 33. Dopo ripetute bocciature in Commissione
lavoro, quello che riportiamo in calce è la versione accettata
e che verrà votata dalla Camera. I margini di manovra per possibili
emendamenti sono praticamente inesistenti: verosimilmente il Governo
porrà la fiducia.
Vediamo, quindi, cosa comportano le modificazioni alla Legge 104/1992
proposte e, come detto, destinate con tutta probabilità a diventare
formalmente legge. L'effetto, a tutta prima, appare piuttosto annacquato
rispetto alle intenzioni iniziali del Governo. Tuttavia, non dimentichiamo
che queste nuove disposizioni saranno poi oggetto di circolari applicative
ministeriali e degli istituti previdenziali.
Beneficiari dei permessi
La prima sostanziale modificazione investe il terzo comma dell'articolo
33 - che viene sostituito - e riguarda proprio la definizione degli
aventi diritti ai permessi.
In assenza di ricovero della persona con handicap grave da assistere,
potranno godere dei tre giorni di permesso mensile retribuito:
1. il genitore;
2. il coniuge;
3. il parente o l'affine entro il secondo grado.
I parenti ed affini di terzo grado possono fruire dei permessi lavorativi
solo ad una delle seguenti condizioni:
a) quando i genitore o il coniuge della persona con handicap siano deceduti
o "mancanti".
b) quando i genitore o il coniuge della persona con handicap abbia più
di 65 anni oppure sia affetto da patologie invalidanti.
Per i genitori di bambini di età inferiore ai tre anni rimangono
invariate le disposizioni precedenti - due ore di permesso giornaliero
o prolungamento dell'astensione facoltativa di maternità fino
al terzo anni di vita del bambino - e viene introdotta, con la formulazione
diversa del comma 3, anche la possibilità di fruire dei permessi
articolati in tre giorni. Si potrà scegliere fra i tre tipi diversi
di beneficio.
Sempre a proposito di genitori, il nuovo testo precisa che entrambi
possono avvalersi, alternativamente, dei permessi. Non si tratta di
una novità sostanziale, visto che questa possibilità era
già ampiamente applicata operativamente.
Sede di lavoro
Il comma 5 dell'articolo 33 prevedeva che il lavoratore che assiste
un familiare con handicap grave abbia diritto a scegliere, ove possibile
la sede più vicina al proprio domicilio e non può essere
trasferito senza il suo consenso. Il primo è un interesse legittimo
(peraltro molto aleatorio), ma il secondo è un vero e proprio
diritto soggettivo.
Il testo proposto dal Governo, opportunamente, indica come riferimento
il domicilio della persona disabile da assistere, e non più quella
dello stesso lavoratore.
Nel testo proposto si rileva un errore tecnico-giuridico: l'opportunità
non è formalmente estesa ai genitori con bambini di età
inferiore ai tre anni (comma 1 e 2), ma solo ai lavoratori contemplati
dal comma 3. Un "piccolo" pasticcio che ci auguriamo possa
essere corretto in sede di approvazione.
Controlli
All'articolo 33 della Legge 104, viene aggiunto un comma che apre la
possibilità di effettuare controlli sulle condizioni richieste
per la legittima fruizione dei permessi lavorativi.
Non si tratta, ovviamente, di controlli preventivi alla concessione
dei permessi, poiché questi vengono già effettuati.
Dal comma si comprende già chiaramente quello che verrà
poi normato dal punto di vista amministrativo: il datore di lavoro può
richiedere l'effettuazione dei controlli, avvalendosi dei competenti
organi della pubblica amministrazione (cioè non può effettuarli
in proprio). I controlli saranno probabilmente volti ad appurare se
l'assistenza al familiare con handicap sia effettiva nei giorni in cui
si sono richiesti i permessi lavorativi.
Nel caso in cui venga accertata l'insussistenza delle condizioni (es.
si "scopre" che il lavoratore che fruisce dei permessi li
usa per svolgere un secondo lavoro e quindi non assiste il disabile)
, il diritto dei benefici decade e si verificano i presupposti per un'azione
disciplinare.
Carlo Giacobini
Testo non ufficiale dell'articolo 33 della Legge 104/1992, nel caso
le modifiche redatte in Commissione Lavoro, venissero approvate dal
Parlamento.
Art. 33 (Agevolazioni)
1. [La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche
adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata
ai sensi dell'articolo 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino
a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo
7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , a condizione che il bambino
non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati] (1)
2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori
di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni
del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero
retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo
pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona
con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine
entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori
o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità
abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche
essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha
diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto
da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto
diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore
dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione
di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap
in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad
entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente.
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti
all'articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971 , si applicano le
disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge
n. 1204 del 1971 , nonché quelle contenute negli articoli 7 e
8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile,
la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere
e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità
può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2
e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più
vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra
sede, senza il suo consenso.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche
agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.
7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento
della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma
3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore
di lavoro, avvalendosi dei competenti organi della pubblica amministrazione,
accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per
la legittima fruizione dei medesimi diritti.
(1) Comma abrogato dall'art. 86, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. Le disposizioni
del presente comma sono ora contenute nell'art. 33, comma 1, del D.Lgs.
n. 151/2001.
Tecnologia offre nuova speranza ai
disabili
"Argo Medical Technologies", una società
high tech israeliana, presenta "ReWalk".
Oggi Radi Kaiof (nella foto), un giovane paralitico da ormai 20 anni,
riesce a camminare, e può farlo proprio grazie a "ReWalk",
un esoscheletro telecomandato.
Il macchinario è tecnologicamente all'avanguardia: nelle giunture
dell'apparecchio sono presenti dei motori elettrici alimentati tramite
batterie ricaricabili, il funzionamento dell'apparecchio dipende da
una serie di sensori che comunicano con un sistema di controllo computerizzato.
Grazie a questa tecnologia il disabile può tranquillamente e
autonomamente salire e scendere le scale, alzarsi in piedi e sedersi
e, naturalmente, camminare.
Unica limitazione sono le stampelle, ancora necessarie per il mantenimento
dell'equilibrio.
Attualmente "ReWalk" è ancora un prototipo che si sta
cercando di sviluppare presso due centri di recupero: uno in Israele
e uno negli Stati Uniti d'America.
Questa grande scoperta la si deve all'ingegnere Amit Goffer, anch'esso
disabile, che però non potrà beneficiarne.
Purtroppo Goffer, a seguito di un incidente, è quadriplegico;
in pratica è in grado di muovere unicamente le mani, e solo parzialmente;
una mobilità insufficiente nel manovrare "ReWalk",
che per funzionare abbisogna del movimento di tutto il busto.
Questo fatto non ha però scoraggiato l'ingegnere nell'intento
di donare una speranza a chi soffre di paraplegia e che, quindi, il
busto può ancora muoverlo.
La vendita di "ReWalk" è prevista per il 2010 e il
suo costo sarà di circa 20'000 dollari.
Fonte : http://www.ticinonews.ch/articolo.aspx?id=89789&rubrica=25
Disabili, in campo la Corte dei Conti
Nessun giudizio sugli arretrati,
chiediamo chiarimenti alla Regione"
La Corte dei Conti non ha mai "espresso alcun giudizio in ordine
alla legittimità della corresponsione degli arretrati" del
fondo regionale per la non autosufficienza. Lo dice, anzi, lo scrive,
il Procuratore Regionale della Corte dei Conti ligure, Luciano Coccoli
dopo che da qualche giorno ripetute dichiarazioni del vice presidente
e assessore ai servizi sociali, Massimiliano Costa, parlano di un intervento
della magistratura contabile che si sarebbe chiaramente pronunciata
contro l´erogazione degli arretrati. Non è vero. La Corte
dei Conti non ha espresso alcun giudizio, sta solo muovendosi in fase
istruttoria, vale a dire che sta acquisendo documentazione per cercare
di capire cosa è accaduto e se qualcuno è colpevole o
meno di una gestione del fondo che possa aver procurato un danno all´erario.
Il Procuratore regionale, Coccoli, spiega: "l´intervento
della magistratura contabile (identificabile in una nota di questa Procura
rivolta alla Regione) non ha espresso alcun giudizio in ordine alla
legittimità della corresponsione degli arretrati in questione
ma si è risolto, allo stato, in una semplice richiesta di chiarimenti
in ordine alla prospettazione formulata dal denunciante (un´associazione
di disabili) secondo il quale la Regione in un primo tempo avrebbe accordato
gli arretrati in questione e successivamente (con provvedimento dell´assessorato
alle politiche sociali) li avrebbe negati".
L´associazione è l´onlus Ansiie che ha più
volte protestato in Regione e che ha inviato alla Corte dei Conti alcune
circolari e lettere della Regione che il 9 febbraio 2007 con un documento
a firma del dirigente del dipartimento salute e servizi sociali in cui
si dice che l´assegno va erogato a partire dal primo giorno del
mese successivo alla data di presentazione della domanda. Un´altra
lettera, del 2008 firmata dal direttore generale del dipartimento, parla
invece di un contributo da assegnare dal primo giorno del mese successivo
a quello in cui la domanda è stata accolta.
Comunque sia la Corte dei Conti sta svolgendo la sua istruttoria. "E´
ovvio - scrive il Procuratore Coccoli - che quanto meno in questa fase
istruttoria, intesa a verificare i presupposti di fatto di una ipotetica
responsabilità per danno erariale, un giudizio "anticipatorio"
della legittimità della corresponsione degli arretrati sarebbe,
a dire poco, fuori luogo, equivalendo ad una prodromica affermazione
di responsabilità ancora tutta da dimostrare".
Intanto il presidente dell´associazione Nuova Ansiie, ci tiene
a precisare: "noi non abbiamo mai posto il problema di far restituire
i quattrini a chi li ha presi, abbiamo solo chiesto uguale trattamento
e niente discriminazioni tra persone che hanno in famiglia anziani e
invalidi. Deve pagare chi ha sbagliato, non le famiglie. Lo diciamo
anche ai sindacati confederali, che hanno chiesto un incontro alla Regione,
cui chiediamo di occuparsi di chi è ancora in lista di attesa
e non è riuscito ad avere questo assegno di sostegno alla domiciliarità".